Piano Casa - Regione Lazio

08/09/2011
Il Piano Casa si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio. La normativa, importante novità rispetto alla legge precedente, si applica anche nelle zone agricole e nelle zone più urbanizzate delle aree naturali protette. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici, come individuati dal Piano territoriale paesistico regionale, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo. Per gli ampliamenti di edifici esistenti è prevista la possibilità di ‘monetizzare’ il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso sia impossibile realizzare le opere di urbanizzazione secondaria necessarie. Tale possibilità viene invece esclusa per i cambi di destinazione d’uso.
Ampliamento di edifici esistenti
a) residenziali. Rispetto al precedente Piano Casa, la possibilità di ampliare l’edificio non è più limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai mille metri cubi. L'incremento massimo è del 20%, per un massimo di 70 mq di Superficie utile lorda. Non ci sono più le limitazioni previste della legge precedente sulle aree agricole.

b) non residenziali. Lo stesso limite del 20% è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 mq per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25%, per un massimo di 500 mq. Chi usufruisce dell'ampliamento dovrà mantenere la destinazione d’uso per almeno 10 anni.

Cambi di destinazione d'uso
È consentito il cambio di destinazione d’uso, con intervento di ristrutturazione, sostituzione, demolizione e ricostruzione, completamento, per gli edifici non residenziali dismessi. È consentito l'ampliamento del 30% rispetto alla superficie utile esistente. Con tali interventi, che non si potranno realizzare nelle zone omogenee D (industriali) con superficie superiori a dieci ettari e nelle zone omogenee E (zone destinate all'agricoltura), sarà possibile trasformare la destinazione d'uso in residenziale, fino a un massimo di 15 mila mq. Una quota fra il 30 e il 35% (a seconda della superficie realizzata) dovrà essere destinata alla locazione a canone concordato (housing sociale). Sono previsti interventi anche nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale: potranno essere realizzate abitazioni, fino a una superficie massima di 10mila mq. Anche in questo caso il 30% dovrà essere destinato all’housing sociale.

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